Art. 125 — Riunioni della commissione
La commissione si riunisce, su convocazione del Presidente o secondo un calendario prestabilito, almeno una volta ogni sessanta giorni e in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza di almeno cinque componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi.
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