Art. 219 c.p.i. — Sedute del Consiglio dell'ordine
Il Consiglio dell'ordine e' convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all'inizio di ogni seduta.
Testo vigente dal 4 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva