Art. 179Attribuzioni e compiti del reggente

Il reggente e' responsabile:

  • a)del funzionamento dei segnalamenti affidati alla reggenza e della continuita' del servizio;
  • b)delle manutenzioni ordinarie degli impianti fissi e galleggianti;
  • c)della conservazione e delle riparazioni di piccola manutenzione degli edifici e manufatti assegnati;
  • d)dell'impiego e della manutenzione dei mezzi navali e terrestri. Nello svolgimento dei suoi compiti il reggente si avvale della collaborazione del personale dipendente, e partecipa ai turni di servizio con gli altri faristi. I compiti del reggente sono quelli previsti dal profilo professionale n. 99 relativo al farista capo che svolge tale mansione.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art179 · fonte su Normattiva