Art. 219
Competenza degli interventi su infrastrutture e manufatti
Il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio fari. La Marina militare provvede invece all'ordinaria manutenzione e al minuto mantenimento degli stessi. Il personale delle reggenze provvede alle piccole riparazioni e manutenzioni degli edifici e dei manufatti per la loro conservazione.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva