Art. 183Congedo annuale dei faristi

Nel rispetto della normativa sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il congedo ordinario annuale e' fruito in turni stabiliti dal comando zona fari tenuto conto delle preferenze, dell'anzianita' relativa dei faristi e dei turni degli anni precedenti. Nei periodi nei quali la reggenza rimane priva di faristi anche a causa di sovrapposizione di riposo settimanale e congedo annuale, il comandante della zona fari ha facolta' di predisporre uno o piu' dei provvedimenti indicati nell'articolo 182, sempre nell'intento di assicurare la continuita' del servizio senza trascurare la sicurezza del personale e dei materiali.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art183 · fonte su Normattiva