Art. 181 — Orario giornaliero di servizio nelle reggenze
L'orario di servizio del personale farista assegnato alle reggenze e' regolato da norme stabilite in negoziazione decentrata sulla base dei seguenti presupposti:
- a)orario settimanale di servizio per il numero di ore previsto dalle leggi in vigore;
- b)introduzione della figura del farista di servizio;
- c)frazionamento del servizio giornaliero in due periodi: quello mattinale, effettuato da tutti e quello notturno, effettuato dal personale di servizio. Il personale farista assegnato alle reggenze dei segnalamenti svolge il proprio servizio, che e' coordinato dal reggente, in due distinte frazioni della giornata:
- a)nella frazione mattinale, il servizio e' svolto da tutto il personale e consiste nei seguenti adempimenti:
- 1)trasferimento ai segnalamenti via mare o via terra;
- 2)manutenzione, rifornimento e rassetto dei segnalamenti, dei loro accessori e delle pertinenze;
- 3)manutenzione e rassetto dei mezzi di trasporto assegnati;
- 4)disbrigo delle pratiche di ufficio;
- b)nella frazione notturna, che e' quella compresa fra il tramonto e il sorgere del sole, il servizio e' assicurato dal farista di servizio giornaliero. L'incarico di farista di servizio e' svolto a rotazione da tutti i faristi della reggenza compreso il reggente che regola il turno. Il farista di servizio si attiene alle disposizioni del reggente e svolge le seguenti operazioni:
- a)controllo della regolare accensione dei segnalamenti della reggenza al tramonto;
- b)controllo del funzionamento dei segnalamenti, effettuato almeno tre ore dopo il tramonto;
- c)controllo del regolare spegnimento dei segnalamenti al sorgere del sole;
- d)assicura la propria reperibilita' nel periodo compreso fra il termine del servizio mattinale e le 08.00 del giorno successivo;
- e)effettua d'iniziativa l'eventuale intervento di ripristino dell'efficienza e la relativa segnalazione al comando zona fari o all'alto comando periferico. Anche l'attivita' del farista di servizio, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, e' regolato dalla negoziazione decentrata in particolare per le modalita' di recupero delle ore effettuate oltre il normale orario e per le modalita' di compenso per la reperibilita'.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva