Art. 187 — Contributo al soccorso in mare e alla prevenzione da inquinamento
Il farista che operando nell'ambito della sua reggenza o comunque trovandosi nella situazione prevista dall'articolo 593, comma 2, del codice penale, avvista o comunque ha notizia di esseri umani in pericolo di vita per sinistro in mare o di navi in pericolo o di macchie inquinanti o di analoghe situazioni di emergenza, ne da' immediata comunicazione all'autorita' marittima competente. Da' altresi' immediato asilo e assistenza a eventuali naufraghi nei locali della reggenza.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva