Art. 189 — Alloggi per il personale farista
Il personale farista destinato alle reggenze assegnatario di alloggi di servizio per guardianaggio e custodia (ASGC) ha l'obbligo di risiedervi. All'assegnatario e' fatto divieto di utilizzare come proprio alloggio altri locali del comprensorio della reggenza ancorche' temporaneamente non impiegati, a meno di specifica autorizzazione dell'alto comando periferico competente.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva