Art. 189Alloggi per il personale farista

Il personale farista destinato alle reggenze assegnatario di alloggi di servizio per guardianaggio e custodia (ASGC) ha l'obbligo di risiedervi. All'assegnatario e' fatto divieto di utilizzare come proprio alloggio altri locali del comprensorio della reggenza ancorche' temporaneamente non impiegati, a meno di specifica autorizzazione dell'alto comando periferico competente.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art189 · fonte su Normattiva