Art. 317 — Personale ammesso alle concessioni
Gli alloggi di servizio possono essere concessi al seguente personale:
- a)alloggi ASGC, ASIR, ASI: al personale militare e civile, limitatamente agli incarichi previsti, che presti effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa;
- b)alloggi AST: al personale militare, con carico di famiglia, che presti effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa e che appartenga alle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente;
- c)alloggi APP: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino servizio presso comandi, enti e reparti indipendentemente dalle sedi di servizio; al personale in quiescenza, fatte salve le prioritarie esigenze del personale in servizio;
- d)alloggi SLI: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino servizio a bordo di unita' navali, con diritto di priorita' per il personale imbarcato su unita' navali non assegnate alla sede in cui si trova l'alloggio;
- e)alloggi ASC: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, celibi o coniugati senza famiglia al seguito, secondo il seguente ordine di priorita':
- 1)personale che presti servizio nel comprensorio nel quale e' ubicato l'alloggio;
- 2)personale che presti servizio nell'ambito del presidio ovvero della circoscrizione alloggiativa.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva