Art. 192Definizione in materia di sorveglianza dei segnalamenti

Con il termine «sorveglianza» ci si riferisce all'insieme di attivita' intese a verificare giornalmente l'effettivo corretto funzionamento di ciascun faro e segnalamento marittimo in genere. Responsabile della sorveglianza e' il reggente; tuttavia in alcuni casi e circostanze particolari essa puo' essere affidata a comandi, enti o personale, estranei al servizio fari.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art192 · fonte su Normattiva