Art. 192 — Definizione in materia di sorveglianza dei segnalamenti
Con il termine «sorveglianza» ci si riferisce all'insieme di attivita' intese a verificare giornalmente l'effettivo corretto funzionamento di ciascun faro e segnalamento marittimo in genere. Responsabile della sorveglianza e' il reggente; tuttavia in alcuni casi e circostanze particolari essa puo' essere affidata a comandi, enti o personale, estranei al servizio fari.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva