Art. 200Attivita' ispettiva

L'attivita' ispettiva e' quella intesa a verificare l'andamento del servizio fari nelle sue componenti tecnica, logistica, infrastrutturale e di personale. Essa e' effettuata ai seguenti livelli:

  • a)dai comandanti di zona fari: con le visite periodiche alle reggenze e ai relativi segnalamenti;
  • b)dal direttore dell'ufficio tecnico dei fari, con le visite tecniche ai segnalamenti su mandato dell'Ispettorato;
  • c)dall'Ispettorato, con le ispezioni tecnico-logistiche a tutti gli organismi del servizio fari, ovvero, all'ufficio tecnico dei fari, zone fari e reggenze e, per quel che si riferisce alla idoneita' all'assolvimento dei compiti di istituto, alle unita' navali moto trasporto fari.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art200 · fonte su Normattiva