Art. 194 — Collaborazione dell'autorita' marittima
Qualsiasi richiesta di collaborazione dell'autorita' marittima sia nella sorveglianza che nel supporto o in altri settori e' avanzata dal comandante della zona fari al comandante del compartimento marittimo competente informandone l'Alto comando periferico di giurisdizione.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva