Art. 197 — Norme tecniche
L'ufficio tecnico dei fari redige la normativa tecnica relativa alle modalita' d'impiego, alla manutenzione, alla tenuta, alla conservazione e alle riparazioni dei materiali tecnici del servizio. Detta normativa e' applicata dopo la sua emanazione da parte dell'Ispettorato. I comandi di zona fari possono in casi particolari e di provata necessita' adottare norme tecniche diverse purche' concordate con l'ufficio tecnico dei fari e autorizzate dall'Ispettorato.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva