Art. 197Norme tecniche

L'ufficio tecnico dei fari redige la normativa tecnica relativa alle modalita' d'impiego, alla manutenzione, alla tenuta, alla conservazione e alle riparazioni dei materiali tecnici del servizio. Detta normativa e' applicata dopo la sua emanazione da parte dell'Ispettorato. I comandi di zona fari possono in casi particolari e di provata necessita' adottare norme tecniche diverse purche' concordate con l'ufficio tecnico dei fari e autorizzate dall'Ispettorato.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art197 · fonte su Normattiva