Art. 214 — Manutenzione programmata
L'Ufficio tecnico dei fari fornisce, per ogni apparecchiatura, sistemazione e dispositivo in servizio, una specifica normativa che per ciascuno dei tre livelli di manutenzione indichi gli interventi specificandone la periodicita'. Sulla base di detta normativa e dei mezzi e risorse disponibili, ogni comando di zona fari redige, a ogni fine anno, la pianificazione delle manutenzioni per l'anno successivo che sottopone alla approvazione dell'Ispettorato.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva