Art. 202
Visite tecniche
Le visite tecniche sono quelle effettuate alle reggenze, ai segnalamenti e agli apprestamenti tecnici per il servizio fari a bordo delle unita' moto trasporto fari, e sono finalizzate a:
- a)verificare l'efficienza nonche' lo stato di conservazione e manutenzione dei materiali tecnici;
- b)verificare l'efficacia della normativa tecnica in vigore oppure redigere una nuova normativa;
- c)studiare nuove sistemazioni e nuovi impianti. Le visite tecniche sono effettuate dal direttore dell'ufficio tecnico dei fari, o da un suo delegato, su specifico mandato dell'Ispettorato che e' informato con rapporto scritto; il direttore dell'ufficio tecnico dei fari puo' anche eseguire, o fare eseguire dal proprio personale, visite tecniche di iniziativa nell'ambito di un piu' ampio mandato dell'Ispettorato che tuttavia deve essere di volta in volta informato.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva