Art. 208 — Impiego di elicotteri della Marina militare
In caso di comprovata necessita' o urgenza, possono effettuarsi trasporti di personale e materiali ai siti di difficile accesso facendo ricorso all'impiego di elicotteri della Marina militare idonei allo scopo; le missioni sono disposte dall'Alto comando periferico competente su richiesta del Comando di zona fari.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva