Art. 212Materiali del servizio fari

I materiali in uso nel servizio fari sono cosi' classificati:

  • a)«materiali tecnici» che comprendono le apparecchiature, i dispositivi, le strumentazioni, i supporti e il materiale vario e di consumo per le sorgenti luminose dei segnalamenti, per i nautofoni, per i radiofari e per i racons;
  • b)materiali relativi ai mezzi navali e terrestri;
  • c)materiali delle officine;
  • d)manufatti in muratura. Per i «materiali tecnici» valgono le norme dettate dagli articoli 213 e seguenti. I materiali di cui ai punti b), c) e d) del comma 1 sono soggetti alla normativa dipartimentale per quel che si riferisce alla gestione e alla manutenzione.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art212 · fonte su Normattiva