Art. 213 — Servizio delle manutenzioni
I materiali tecnici del servizio fari sono tenuti in efficienza da un servizio di manutenzione cosi' articolato:
- a)manutenzioni di 1° livello od ordinarie: sono gli interventi periodici di responsabilita' del reggente effettuati con personale e mezzi della reggenza;
- b)manutenzioni di 2° livello comprendono quegli interventi periodici piu' complessi che possono essere effettuati dal personale tecnico delle zone fari con l'ausilio dell'officina mista di zona e dell'officina della moto trasporto fari.;
- c)manutenzioni di 3° livello comprendono quegli interventi periodici e non, i quali per delicatezza o complessita' sono affidati all'ufficio tecnico dei fari oppure a impresa privata specializzata con la quale e' stata stipulata apposita convenzione; l'intervento assume in quest'ultimo caso la denominazione di «service».
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva