Art. 213Servizio delle manutenzioni

I materiali tecnici del servizio fari sono tenuti in efficienza da un servizio di manutenzione cosi' articolato:

  • a)manutenzioni di 1° livello od ordinarie: sono gli interventi periodici di responsabilita' del reggente effettuati con personale e mezzi della reggenza;
  • b)manutenzioni di 2° livello comprendono quegli interventi periodici piu' complessi che possono essere effettuati dal personale tecnico delle zone fari con l'ausilio dell'officina mista di zona e dell'officina della moto trasporto fari.;
  • c)manutenzioni di 3° livello comprendono quegli interventi periodici e non, i quali per delicatezza o complessita' sono affidati all'ufficio tecnico dei fari oppure a impresa privata specializzata con la quale e' stata stipulata apposita convenzione; l'intervento assume in quest'ultimo caso la denominazione di «service».

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art213 · fonte su Normattiva