Art. 217Officine miste dei comandi zona fari

I compiti delle officine miste di zona sono:

  • a)riparazioni, verifiche e manutenzioni di 2° livello dei materiali tecnici del servizio fari nell'ambito dell'area di giurisdizione con eventuali interventi fuori sede se necessario;
  • b)trasformazione e modifica di apparati, meccanismi, impianti in servizio presso le reggenze della zona;
  • c)assiemamento di nuovi apparati, impianti e relative prove.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art217 · fonte su Normattiva