Art. 219Competenza degli interventi su infrastrutture e manufatti

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio fari. La Marina militare provvede invece all'ordinaria manutenzione e al minuto mantenimento degli stessi. Il personale delle reggenze provvede alle piccole riparazioni e manutenzioni degli edifici e dei manufatti per la loro conservazione.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art219 · fonte su Normattiva