Art. 24
Ordinamento del Circolo
Il Circolo e' posto ordinativamente alle dipendenze del ((Capo di stato maggiore)) della difesa. Il ((Capo di stato maggiore)) della difesa esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione delle risorse finanziarie da destinare al funzionamento del Circolo, nell'ambito della pianificazione generale dell'area tecnico-((operativa)), nonche' di controllo sull'ente, tenendone informato il Ministro della difesa. Il ((Capo di stato maggiore)) della difesa puo' delegare le funzioni di cui al comma 2 ((al Sottocapo di stato maggiore della difesa, ovvero ad altra dipendente autorita' centrale dell'area tecnico-operativa)). La struttura organizzativa del Circolo e' articolata in organi e uffici, deputati a compiti di gestione ordinaria o erariale. Il ((Capo di stato maggiore)) della difesa, sentito il ((Segretario generale)) della difesa, puo' assegnare al Circolo un contingente di personale militare e civile tra le unita' in servizio e, comunque, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive vigenti per il relativo personale. Il personale militare e civile destinato al Circolo, ai sensi del comma 2, e' amministrato dagli enti delle Forze armate, ovvero dagli uffici del Ministero della difesa per il personale civile, secondo i rispettivi ordinamenti. Sono organi del Circolo:
- a)il presidente;
- b)il direttore;
- c)il consiglio di amministrazione;
- d)il collegio dei revisori dei conti. I componenti degli organi svolgono i propri incarichi a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati, una sola volta, per un ulteriore triennio.
Testo vigente dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva