Art. 241Servizi di presidio

I comandanti di presidio possono, compatibilmente con la forza disponibile e con le esigenze del servizio, richiedere personale dell'Arma dei carabinieri per i servizi di scorta d'onore e, in caso di riviste e parate, per il servizio d'istituto e per il mantenimento dell'ordine. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e gli allievi degli istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri non possono, di norma, essere impiegati in servizi d'ordine pubblico e in quelli di presidio. Gli allievi carabinieri concorrono a turno, con gli altri corpi, nei servizi di guardia e di picchetto d'onore. Il personale dell'Arma dei carabinieri, senza pregiudizio del servizio d'istituto, partecipa in reparti schierati, alle riviste e alle parate di presidio.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art241 · fonte su Normattiva