Art. 252Strutture per il coordinamento delle attivita' finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa

Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa ((, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti)), sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale delle attivita' finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte da distinte unita' organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti. Le unita' organizzative di prevenzione:

  • a)forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessita' di salvaguardare l'operativita' e l'efficienza delle Forze armate;
  • b)promuovono la qualificazione e l'aggiornamento del personale;
  • c)definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, se occorre, la modulistica di base;
  • d)forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all'Amministrazione della difesa. L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato generale della difesa, (( ai sensi dell'articolo 105-ter, comma 1, lettera m))), coordina le strutture di vertice delle Forze armate di cui al comma 1.

Testo vigente dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art252 · fonte su Normattiva