Art. 252
Strutture per il coordinamento delle attivita' finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa
Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa ((, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti)), sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale delle attivita' finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte da distinte unita' organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti. Le unita' organizzative di prevenzione:
- a)forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessita' di salvaguardare l'operativita' e l'efficienza delle Forze armate;
- b)promuovono la qualificazione e l'aggiornamento del personale;
- c)definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, se occorre, la modulistica di base;
- d)forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all'Amministrazione della difesa. L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato generale della difesa, (( ai sensi dell'articolo 105-ter, comma 1, lettera m))), coordina le strutture di vertice delle Forze armate di cui al comma 1.
Testo vigente dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva