Art. 264 — Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma dei carabinieri
All'Arma dei carabinieri, quale Forza armata e Forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 155 del codice, si applicano, in quanto compatibili con il regolamento, anche le eventuali ulteriori disposizioni adottate in materia dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva