Art. 267 — Autorizzazioni
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Per le attivita' di cui all'articolo 265, il Ministero della difesa e' competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni. In ordine alle autorizzazioni previste dalle norme di cui al comma 1, trovano applicazione, in particolare, i disposti di cui agli articoli:
- a)5 della legge n. 1860 del 1962, concernente il trasporto di materie radioattive;
- b)28, 33 e 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995, concernenti, rispettivamente, l'impiego di sorgenti di radiazioni, le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi e la disattivazione degli impianti nucleari.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 27 agosto 2020 · versione 0 su Normattiva