Art. 281
Definizioni
Ai fini del presente titolo si intende per:
- a)«nave»: qualsiasi costruzione di proprieta' esclusiva delle amministrazioni dello Stato, destinata al trasporto per acqua per lo svolgimento di attivita' d'istituto, ovvero della NATO e affidata ad amministrazioni dello Stato a seguito di accordi internazionali, dotata di:
- 1)equipaggio non sottoposto all'ordinamento militare, imbarcato e alloggiato di massima stabilmente a bordo;
- 2)dimensioni e caratteristiche per la navigazione autonoma sul mare, sui laghi, sui fiumi, sui canali e sulle altre acque interne;
- 3)un comandante espressamente designato;
- b)«galleggiante»: qualsiasi mezzo navale mobile di proprieta' delle amministrazioni dello Stato, privo di autonomi mezzi di propulsione e di governo, e dotato di personale imbarcato stabilmente a bordo, addetto alla condotta del mezzo;
- c)«servizio governativo non commerciale»: l'impiego della nave e del galleggiante in attivita' d'istituto delle amministrazioni dello Stato, alle quali sono attribuite competenze in materia di: pubblica sicurezza, protezione dagli incendi, protezione dell'ambiente marino, trasporto di mezzi e di personale per la pubblica utilita' e per le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, intervento in caso di calamita'; sperimentazione tecnologica e ricerca scientifica oceanografica o ambientale marina.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva