Art. 295
Contrassegni
Le unita' navali e i mezzi navali di cui al presente titolo devono portare contrassegni che ne rendano riconoscibile l'Arma, il Corpo, ovvero la Forza armata di appartenenza. Per le Forze armate i contrassegni sono approvati dal Ministro della difesa.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva