Art. 299Armi per le unita' navali e mezzi navali

Le armi per le unita' navali e mezzi navali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di porto sono date in carico dal Ministero della difesa, che fornisce anche il rispettivo munizionamento. Le spese relative alla sistemazione delle armi, al deposito e alla custodia di munizioni per le unita' delle Capitanerie di porto sono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per le armi e il munizionamento delle unita' navali e mezzi navali della Guardia di finanza provvede il Ministero dell'economia e delle finanze in forma autonoma. Le armi e il munizionamento richiesti dal Ministero della difesa e le relative spese per le predisposizioni e le sistemazioni di cui al comma 2 dell'articolo 243 del codice sono a carico di detto Ministero.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art299 · fonte su Normattiva