Art. 245 — Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative delle Forze armate
[1]Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, costituiscono particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative delle Forze armate i principi e le peculiarita' istituzionali finalizzati a salvaguardare la funzionalita' dell'intera struttura militare, da cui dipende la potenzialita' operativa delle forze, quali, fra l'altro:
- a)l'unicita' di comando e controllo;
- b)la capacita' e la prontezza d'impiego della forza militare e il relativo addestramento, in territorio nazionale e all'estero;
- c)la tutela delle informazioni riguardanti le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l'efficienza dello strumento militare, le materie concernenti la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumita' pubblica ovvero il contrasto alla criminalita' per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, e' ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006 e 8 aprile 2008 e successive modifiche o integrazioni, nonche' la tutela degli atti e documenti comunque sottratti all'accesso, a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d)le particolarita' costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unita' navali, aeromobili, mezzi armati o di trasporto e relativo supporto logistico, nonche' delle aree, infrastrutture e apprestamenti sia fissi che mobili e delle installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative, anche con riferimento al disposto di cui all'articolo 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ai fini di cui al comma 1, negli immobili e nelle aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, comprese le strutture e aree in uso, ancorche' temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalita' e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, devono essere salvaguardate, fra l'altro, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali e le procedure destinate a:
- a)realizzare la protezione e tutela del personale, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, nonche' degli impianti e delle apparecchiature, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, che possano compromettere l'assolvimento dei compiti d'istituto;
- b)tutelare la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati;
- c)garantire misure di sicurezza idonee a prevenire l'evasione di persone sottoposte a misure restrittive delle liberta' personale presso le strutture penitenziarie militari ovvero presso i locali dell'Arma dei carabinieri destinati a tale esigenza.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva