Art. 304 — Comando delle unita' navali della Guardia di finanza
Il comando delle unita' navali e' affidato, per le unita' navali della Guardia di finanza, al personale appartenente ai ruoli ufficiali e ispettori del predetto Corpo che abbia conseguito l'abilitazione, dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.
Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva