Art. 308 — Competenze delle amministrazioni interessate
Le amministrazioni interessate e gli organi di Forza armata interessati restano competenti per:
- a)l'accertamento dei danni a persone o cose causati, direttamente o indirettamente, dall'uso delle rispettive Unita' navali e mezzi navali;
- b)le conseguenti azioni di risarcimento in caso di danni subiti.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva