Art. 319Durata delle concessioni

l. La durata delle concessioni e' cosi' fissata:

  • a)alloggi ASGC, ASIR e ASI: per il periodo di permanenza nell'incarico per il quale e' stato concesso l'alloggio;
  • b)alloggi AST: per otto anni. In caso di trasferimento o di imbarco, richiesto a domanda, la concessione cessa al termine del sesto mese dalla data del movimento;
  • c)alloggi APP e SLI: per il periodo stabilito nelle disposizioni particolari emanate dai comandi competenti alla concessione e comunque non superiore a mesi tre, fatte salve le esigenze prioritarie di Forza armata;
  • d)alloggi ASC: per un anno rinnovabile in relazione alle richieste degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente che prestino servizio nella sede; per la durata dell'incarico, se l'utente ha titolo ad alloggio ASI.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art319 · fonte su Normattiva