Art. 327 — Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza
I comandi competenti alla concessione, entro quarantotto ore dalla data della consegna di un alloggio di qualsiasi tipo concesso in utenza per un periodo superiore a trenta giorni, ottemperano a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 e dall'articolo 1, comma 344, legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva