Art. 331Revoca anticipata della concessione

Per inderogabili esigenze di servizio, per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore, previa autorizzazione dello Stato maggiore della rispettiva Forza armata, il comando competente puo' disporre la revoca della concessione di qualsiasi tipo di alloggio. In tal caso all'utente e' assegnato, in via prioritaria, altro alloggio idoneo con spese di trasferimento a carico dell'Amministrazione della difesa. Sono, altresi', a carico dell'Amministrazione della difesa le spese di trasloco se, a causa dell'indisponibilita' di alloggi idonei, l'utente, al quale e' stata revocata la concessione, passa nell'ambito dello stesso presidio o circoscrizione alloggiativa a unita' abitativa privata. L'alloggio, nel caso di revoca della concessione, e' reso libero entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art331 · fonte su Normattiva