Art. 377 — Revoca anticipata della concessione
Per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore connessi alla stabilita' e abitabilita' degli immobili in cui hanno sito e previa autorizzazione del Comando generale, il Comando che ha rilasciato la concessione, puo' disporne la revoca. In tal caso, all'utente e' assegnato, per la rimanente durata della concessione, il primo alloggio idoneo disponibile e le spese di trasferimento sono a carico dell'amministrazione. Il Comando competente notifica il provvedimento di revoca al concessionario, precisandogli i motivi e la data di rilascio dell'alloggio, che e' fissata in relazione ai motivi stessi che determinano la revoca.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva