Art. 34
Gestione delle entrate
La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento. Il capo del servizio amministrativo cura che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano tempestivi e per l'intero importo. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il capo della gestione finanziaria, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza. L'accertamento presuppone:
- a)la fondatezza del credito, ossia la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico di terzi verso l'ente;
- b)la certezza del credito, ossia la verifica che lo stesso non sia soggetto ad oneri o condizioni;
- c)la competenza finanziaria ed economica a favore dell'esercizio considerato. L'accertamento delle entrate avviene:
- a)per le entrate provenienti da trasferimenti, sulla base delle leggi che li regolano o di altri atti aventi identico valore;
- b)per le entrate proprie, a seguito di acquisizione diretta o sulla base di apposita documentazione;
- c)per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
- d)per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. La riscossione consiste nell'introito in cassa delle somme dovute al Circolo ed e' disposta a mezzo di ordine di incasso, diretto all'istituto affidatario del servizio di cassa o a altri eventuali incaricati della riscossione di somme dovute all'ente, ai sensi dell'articolo 41. L'ordinativo d'incasso, sottoscritto dal capo del servizio amministrativo e dal cassiere o da un suo sostituto, riporta:
- a)l'indicazione del debitore;
- b)l'ammontare della somma da riscuotere;
- c)la causale;
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva