Art. 340 — Oneri a carico dell'Amministrazione militare
l. Sono a carico dell'Amministrazione militare le spese connesse con:
- a)il soddisfacimento di esigenze di interesse specifico della stessa, elencate nell'allegato Q, di cui all'articolo 359;
- b)la particolare funzione assolta dagli alloggi ASGC e ASIR, di cui all'allegato R, di cui all'articolo 360;
- c)l'effettuazione, sugli immobili, di lavori concernenti la stabilita', la straordinaria manutenzione e l'ordinario mantenimento, di cui all'allegato S, di cui all'articolo 361. 2. In caso di assegnazione e di rilascio di alloggio ASGC e ASIR, connessi con l'assunzione o la cessazione dell'incarico, l'Amministrazione militare provvede al trasferimento delle masserizie direttamente ovvero con trasportatori privati o convenzionati.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva