Art. 339
Spese e modalita' di gestione
l. I concessionari degli alloggi, ai sensi dell'articolo 288 del codice, sono tenuti:
- a)al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni;
- b)a effettuare i lavori di minuto mantenimento ordinario, con esclusione degli utenti degli alloggi APP, SLI e ASC;
- c)al rimborso delle spese per la riparazione dei danni causati per colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi esistente. 2. Gli enti gestori sono direttamente responsabili delle modalita' di gestione e delle varie incombenze connesse con l'uso e con la conduzione degli alloggi di servizio. 3. Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario, stabilite dal competente comando, sono a carico dell'Amministrazione militare che provvede con i fondi destinati alla manutenzione straordinaria.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva