Art. 341 — Formalita' per le comunicazioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012. Leggi il testo vigente →
Le comunicazioni riguardanti gli atti formali dei comandi competenti e quelle inoltrate dal concessionario sono notificate a norma di legge. Le comunicazioni da parte dei concessionari possono essere presentate a mano ai competenti comandi, i quali sono tenuti a rilasciare apposita ricevuta completa della data di ricezione.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva