Art. 375
Criteri di attribuzione del punteggio
Per l'attribuzione del punteggio utile ai fini della graduatoria si seguono i seguenti criteri:
- a)attribuire a ciascun concorrente un punteggio base di piu' 5;
- b)adottare per singole voci il parametro da meno 5 a piu' 5;
- c)prendere in considerazione ai fini del punteggio:
- 1)situazione familiare (persone conviventi, numero, eta' e sesso dei figli);
- 2)situazione economico-patrimoniale della famiglia (redditi da proprieta' o da lavoro);
- 3)situazioni particolari (sfratto, affitti, altre cause). Sulla base dei criteri fissati al comma 1, il punteggio utile alla graduatoria e' il seguente:
- a)situazione familiare:
- 1)per persona convivente, escluso il titolare punti piu' 0,50;
- 2)figli minori di anni 10 (ogni figlio) punti piu' 0,50;
- 3)figli maggiori di anni 10 (ogni figlio) punti piu' 0,75;
- 4)diversita' di sesso per figli maggiori di anni 10 punti piu' 1,00;
- b)situazione economico-patrimoniale della famiglia:
- 1)redditi mensili provenienti da altri cespiti; per proprieta': 1.1) fino a euro 52,00 punti meno 0,50; 1.2) da euro 53,00 a euro 103,00 punti meno1,00; 1.3) da euro 104,00 a euro 155,00 punti meno 2,00; 1.4) da euro 156,00 a euro 207,00 punti meno 3.00; 1.5) oltre euro 208,00 punti meno 5.00;
- 2)attivita' lavorativa dei congiunti: 2.1) fino a euro 155,00 punti meno 0,50; 2.2) da euro 155,00 a euro 207,00 punti meno 1,50; 2.3) da euro 208,00 a euro 258,00 punti meno 2,50; 2.4) oltre euro 258,00 punti meno 4,00;
- c)situazioni particolari:
- 1)sfratto giudiziario in atto punti piu' 2,00;
- 2)affitti in atto: 2.1) fino a euro 52,00 punti piu' 0,50; 2.2) da euro 53,00 a euro 103,00 punti piu' 1,00; 2.3) da euro 104,00 a euro 155,00 punti piu' 1,5; 2.4) da euro 156,00 a euro 258,00 punti piu' 2; 2.5) oltre euro 258,00 punti piu' 2,5;
- 3)altre cause: 3.1) di scarsa rilevanza fino a punti piu' 1; 3.2) gravi ma non di urgente soluzione da punti piu' 1,01 a piu' 2; 3.3) gravi e di indilazionabile soluzione da punti piu' 2,01 a piu' 5. In caso di parita' di punteggio si considera l'eta' dei figli maggiori di anni 10 attribuendo per ciascun figlio:
- a)da 10 a 15 anni punti piu' 0,015;
- b)da 16 a 18 anni punti piu' 0,025;
- c)da 19 anni in poi punti piu' 0,045. In caso di ulteriore parita' l'ordine in graduatoria sara' determinato dalla data di minore permanenza nella sede.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva