Art. 365 — Assegnazioni temporanee
L'alloggio di servizio gratuito, non occupato dal titolare della carica, puo' essere assegnato temporaneamente ad altro militare indicato nell'allegato A di cui all'articolo 383, previa autorizzazione del Comando generale. Esso deve essere rilasciato a richiesta dell'amministrazione con le modalita' indicate dall'articolo 368 in deroga a qualsiasi altra disposizione ed entro il termine di venti giorni. A motivata richiesta dell'interessato e solo per comprovate esigenze, il Comandante generale puo' concedere una ulteriore proroga fino a tre mesi.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva