Art. 388 — Modalita' di finanziamento del fondo-casa
Il fondo-casa e' alimentato dalle risorse derivanti dagli introiti dei canoni degli alloggi di servizio in uso al Ministero della difesa, pari al quindici per cento della quota parte destinata al bilancio dell'amministrazione medesima.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva