Art. 394
Obblighi dei mutuatari
Non e' consentita la costituzione, da parte dei mutuatari, di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione in favore di terzi sull'immobile per il quale e' stato concesso il mutuo, fino al totale ammortamento dello stesso. La violazione di tale divieto costituisce causa di risoluzione espressa del contratto di mutuo agevolato, fatto salvo il recupero del capitale residuo.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva