Art. 395Ammortamento dei mutui

Le rate di ammortamento dei mutui hanno cadenza mensile e il loro valore e' costante. Dette rate sono corrisposte dai mutuatari all'istituto di credito di cui all'articolo 389. La rata mensile di ammortamento da porre a carico dei mutuatari e' determinata sulla base del tasso fisso d'interesse annuo a scalare di tipo agevolato. Il tasso d'interesse e' fissato con provvedimento del Segretariato ed e' variato in relazione all'andamento del tasso di inflazione, secondo i dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica. Il mutuo puo' essere estinto anticipatamente ed e' esclusa l'applicazione di penalita' a carico del mutuatario.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art395 · fonte su Normattiva