Art. 395 — Ammortamento dei mutui
Le rate di ammortamento dei mutui hanno cadenza mensile e il loro valore e' costante. Dette rate sono corrisposte dai mutuatari all'istituto di credito di cui all'articolo 389. La rata mensile di ammortamento da porre a carico dei mutuatari e' determinata sulla base del tasso fisso d'interesse annuo a scalare di tipo agevolato. Il tasso d'interesse e' fissato con provvedimento del Segretariato ed e' variato in relazione all'andamento del tasso di inflazione, secondo i dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica. Il mutuo puo' essere estinto anticipatamente ed e' esclusa l'applicazione di penalita' a carico del mutuatario.
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