Art. 98 — Convenzione-tipo per i mutui concernenti l'edilizia abitativa
Art. 16, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L. n. 12/1988 1. Il Ministro del tesoro definiti la convenzione-tipo tra gli istituti di credito ed i comuni per l'accesso ai mutui previsti negli articoli 10, 11, e 13 nonche' per la erogazione del contributo annuale dell'8 per cento il cui onere grava, fino a tutto il 1989, a carico del fondo di cui all'articolo 3 e, per gli anni successivi, a carico del bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva