Art. 400
Programmazione degli interventi
Gli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri per gli alloggi a riscatto, sulla scorta del quadro dei bisogni e delle esigenze, individuate nell'ambito del programma pluriennale, elaborano la programmazione degli interventi, con il supporto di studi di fattibilita' redatti dagli organi tecnici di Forza armata.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva