Art. 410 — Modalita' di assegnazione degli alloggi realizzati
Gli alloggi realizzati sono assegnati secondo l'opzione di cui all'articolo 409, mediante la stipula di un apposito contratto di locazione con il concessionario.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva