Art. 414 — Contenuto del preavviso e generalita' dell'accompagnatore - Provvedimenti del Ministro
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Nel preavviso da comunicare al Ministro della difesa devono essere indicati il giorno, l'ora e la presumibile durata della visita nonche' se il parlamentare intenda:
- a)visitare aree riservate, per la prevista autorizzazione;
- b)procedere alla visita con un accompagnatore, di cui devono essere specificate le generalita';
- c)incontrare gli organi della rappresentanza militare e i rappresentanti sindacali del personale civile. Il Ministro della difesa, ricevuto il preavviso di visita, trasmette le conseguenti disposizioni al comando dell'ente o reparto interessato, comunicando le eventuali autorizzazioni concesse.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva