Art. 423Cessione a musei

La cessione a musei pubblici o privati aperti al pubblico, dei mezzi e materiali ricompresi nell'articolo 424 e' consentita per un limitato numero di esemplari e a titolo gratuito. All'atto della cessione, i materiali d'armamento sono demilitarizzati pur conservando le configurazioni originali. Il trasferimento dei beni e' fatto constare da apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che costituisce documento giustificativo per lo scarico contabile.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art423 · fonte su Normattiva